La sentenza di primo grado, iscritta al n. 3/2012 del Registro Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, pronunciata in Ragusa, in data 3 luglio 2012, dal Tribunale Civile Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, avente gli effetti di sentenza pronunciata dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana, ex art. 824 bis c.p.c., irrevocabile il 18 febbraio 2013, ha accertato e dichiarato, tra l'altro, che il Regno dei Santi Pietro e Paolo è un soggetto di diritto internazionale indipendente, con la qualifica di Stato, entro i confini compresi tra il Polo Sud ed il 60° Sud di latitudine e contenuti tra la longitudine 141° Ovest e la longitudine 150° Ovest, e con il diritto di essere menzionato nelle carte geografiche ufficiali.
La sentenza di primo grado, iscritta al n. 2/2014 del Registro Speciale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, pronunciata in Lecce, in data 18 aprile 2014, dal Tribunale Arbitrale Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, avente gli effetti di sentenza pronunciata dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana, ex art. 824 bis c.p.c., irrevocabile il 3 dicembre 2014, ha accertato e dichiarato, tra l'altro, che il Regno dei Santi Pietro e Paolo ha la giurisdizione sovrana su territorio antartico nord-occidentale, meglio indicato entro i confini 60°0' S - 75°0' S e 15°0' W 20°0' W.
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